Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 23/12/1996 n. 662

245. É istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.

246. Il contributo per il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici é stabilito nella misura dello 0,35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 242.

247. Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 10 dicembre 1996.

248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18.

249. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249.

252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio é obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse.

253. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248.

254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato é valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.

255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 é fissato al dodicesimo mese dalla nascita.

256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente, é fatto obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, ovvero di presentare un certificato medico.

257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro é risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione.

258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

259. Dopo l'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990 n. 302, é inserito il seguente: "Art. 9-bis. - Condizioni per la fruizione dei benefici.

-1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari".

260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 10 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.

261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

262. Il recupero é effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo é recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 10 novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. É altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero é definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955 n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni.

265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma.

266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.

267. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1032, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1976 n. 177, é aggiunto il seguente comma: "All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato".

Art. 2 - Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo.

1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 10 gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato Spa.

2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, é operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratte- ristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Nella predisposizione del piano:

a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonché all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;

b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonché specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;

c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa. Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione é svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 10 gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali la Ferrovie dello Stato Spa potrà dare attuazione alla procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre 1990 n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.

4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie dello Stato Spa per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978 n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato Spa, che renderà conto annualmente del loro impiego sia complessivamente, sia per singola azienda. Il rendiconto é comunicato altresì al Parlamento.

 

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